03/02/2015


Segnaliamo il P.O. n. 287/2014 del Consiglio Nazionale in cui si afferma quanto segue: “ si ritiene esclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari che prevedono la presenza di soci professionisti dottori commercialisti o esperti contabili e soci professionisti revisori legali, non essendo la revisione legale una professione regolamentata riconducibile al sistema ordinistico.

La STP potrebbe essere costituita tra soci professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e con soci revisori legali che non assumeranno la qualifica di soci professionisti, bensì quella di soci di investimento o socio di prestazioni tecniche. In tal caso, solo il socio professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili potrà svolgere l’attività di revisione per la STP medesima”.

Consulta il P.O. 287/2014

 

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