07/02/2012

 

Con riferimento alla liquidazione di un compenso professionale da parte di un organo giurisdizionale, il Ministro della giustizia, in risposta ad una interrogazione parlamentare, ha chiarito che a seguito della abrogazione delle tariffe operata dal decreto legge n. 1/2012 “si potrebbe quindi formare, in ambito nazionale, un uso normativo fondato sulla spontanea applicazione dei criteri di liquidazione del compenso già previsti dalle tariffe abrogate, nella convinzione della loro persistente vincolatività fino a quando non saranno adottati i decreti ministeriali previsti dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge. In mancanza di usi normativi, il giudice potrà comunque liquidare il compenso in base al criterio residuale previsto dall'articolo 2233 del codice civile e, in tal caso, le tariffe abrogate dal decreto legge n. 1 del 2012 potrebbero venire in rilievo come criterio equitativo per valutare l'adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.

 

alt Testo dell’Interrogazione e risposta

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024