02/10/2012

Inviato, a tutte le Università, un parere del MIUR nel quale si forniscono chiarimenti riguardanti i requisiti di accesso all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Dottore commercialista.

In linea con quanto già espresso dal Ministero della Giustizia con la circolare del 4 luglio 2012, il MIUR ha confermato che, chi ha già compiuto diciotto mesi di tirocinio professionale può essere ammesso all’esame di Stato, anche se il tirocinio è iniziato antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012.

Con riferimento al tirocinio svolto contestualmente al percorso di studi, il MIUR ha chiarito che è comunque necessario un anno di tirocinio svolto dopo il conseguimento della laurea. Pertanto, ha precisato il Consiglio nazionale, il tirocinio svolto in convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi.

Sulla base delle interpretazioni del CNDCEC (informativa n. 75/2012 del 3/10/2012) che recepisce la nota del MIUR DEL 27/9/2012, si fa presente quanto segue.

  1. Il certificato di compiuto tirocinio sarà rilasciato a tutti coloro che avranno svolto almeno 6 mesi di tirocinio in convenzione e un anno dal conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
     
  2. In virtù delle convenzioni stipulate tra le Università e gli Ordini professionali, è possibile iscriversi al Registro del Tirocinio, nella sezione “Tirocinanti Commercialisti”, solo se si è iscritti al 2° anno di un corso di Laurea magistrale in convenzione (classe LM 56 o LM 77), poiché il tirocinio svolto in convenzione potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi. Un anno di tirocinio dovrà essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale.
     

Leggi il parere del MIUR

 

Contenuto aggiornato giovedì 24 ottobre 2024