03/08/2010

Fino ad un semestre in un paese dell'UE

L'art. 42 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 4 del DM 7 agosto 2009, n. 143 prevedono che il tirocinio presso professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può essere sostituito solo con un periodo di praticantato, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, svolto in uno Stato membro dell'Unione europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile.

Per maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio all'estero e sui titoli professionali equiparati a quelli di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile leggi l'Informativa n. 48/2010 del CNDCEC.

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024