03/09/2013

 

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con una circolare divulgata nel mese di agosto, ha chiarito alcuni dubbi interpretativi relativi alla disciplina del tirocino in convenzione.

Nella nota viene specificato che saranno riconosciuti i sei mesi di tirocinio agli iscritti che hanno iniziato la pratica a partire dal 24 gennaio 2012 e che sono stati iscritti nella sezione “tirocinanti commercialisti” in virtù delle vecchie convenzioni, purché abbiano svolto almeno 250 ore di pratica professionale.

Con riferimento alla sospensione del tirocinio (in attesa del conseguimento della laurea specialistica o magistrale) viene chiarito che essa può essere richiesta dal tirocinante al compimento del semestre e delle 250 ore di tirocinio e che non può protrarsi oltre i sei mesi successivi al compimento del biennio di durata legale del corso.

Si specifica inoltre che l’esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato viene concesso solamente a coloro che hanno conseguito un titolo di laurea all’esito di un corso in convenzione e si ribadisce che sono esentati dalla prima prova scritta dell’esame da dottore commercialista anche coloro che provengono dalla sezione B dell’albo.

 

Leggi il testo della Circolare

 

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