15/12/2017

Ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n. 137 del 2012, il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da Ordini o Collegi.
I Corsi di formazione professionale sostitutivi del tirocinio per l’accesso alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile sono disciplinati dal regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nelle sedute del 20 e 21 gennaio 2016.
Per l’annualità 2018 il Consiglio dell’Ordine di Roma propone agli iscritti nel registro del Tirocinio i seguenti corsi di formazione professionale, organizzati in collaborazione con la Fondazione Centro Studi Telos e approvati dal Consiglio Nazionale.
 

 

 

Contenuto aggiornato giovedì 21 novembre 2024