23/07/2012


Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 16 luglio u.s. ha deliberato di rilasciare il certificato di compiuto tirocinio a tutti gli Iscritti nel relativo Registro che abbiano compiuto 18 mesi di pratica professionale a prescindere dalla data di iscrizione al Registro stesso.

La delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma prende atto delle nuove indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia con la circolare del 4 luglio 2012, relativa all’interpretazione delle disposizioni sulla durata del tirocinio prevista per l’accesso alle professioni regolamentate (articolo 9, comma 6, del Decreto legge n. 1 del 2012).

Con riferimento alla nuova disposizione legislativa regolante la durata del tirocinio professionale, in applicazione della circolare del 4 luglio 2012 del Ministero della Giustizia e in attesa della definizione delle nuove convenzioni, per coloro che sono iscritti nella sezione A del Registro del Tirocinio si specifica che:

  • il certificato di compiuto tirocinio sezione A sarà rilasciato a coloro che hanno maturato almeno 18 mesi di tirocinio dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica;
  • il certificato di compiuto tirocinio sezione B sarà rilasciato a coloro che hanno maturato almeno 18 mesi di tirocinio dopo il conseguimento della laurea triennale, ferma restando la possibilità di proseguire il tirocinio per il rilascio del certificato relativo alla sezione A;
  • rimane attualmente in vigore l’applicazione delle convenzioni che prevedono la possibilità di svolgere il tirocinio della sezione A durante la frequenza del corso di laurea magistrale o specialistica a condizione che venga svolto almeno un anno di tirocinio dei tre previsti dopo il conseguimento della laurea magistrale o specialistica.

Leggi la Circolare 4 luglio 2012

 

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