19/12/2014

Secondo le note interpretative riguardanti la disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 139/2005, approvate dal Consiglio Nazionale, ed i Pronto Ordini pubblicati in risposta ai quesiti posti dai diversi Ordini territoriali, l’incarico di Trustee può essere svolto da un Commercialista o da un Esperto Contabile, soltanto qualora lo stesso non abbia alcun interesse concreto ed effettivo nell’ambito del Trust, sia come disponente che come beneficiario.

Contenuto aggiornato venerdì 19 dicembre 2014