14/11/2012


Le comunicazioni relative alle violazioni dei limiti all’utilizzo del denaro contante (degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore), previste dall’art. 51 del DLgs. 231/2007, devono essere inviate alle sole Ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio, le quali provvederanno a trasmettere le comunicazioni medesime alla Guardia di Finanza. E’ questo il chiarimento fornito dal Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro – Direzione V) con la nota del 3 ottobre 2012 prot. n. 77009.

Consulta la Sezione Antiriciclaggio del sito web del MEF

 

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