Prima formazione del Registro
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sul Portale della Revisione Legale un comunicato recante chiarimenti in merito alla “prima formazione del Registro”, di cui riportiamo il testo:
[...] si sottolinea che tutti i revisori iscritti nel precedente Registro dei revisori contabili sono già transitati di diritto nel nuovo Registro e non devono procedere né ad una nuova iscrizione, né al versamento di alcun contributo.
Si ricorda inoltre che con la prima formazione del Registro, prevista dall’art. 17 del D.M. n. 145/2012, è richiesto al revisore legale ed alle società di revisione legale di aggiornare i propri dati anagrafici, laddove questi siano obsoleti o incompleti, di comunicare i dati relativi agli incarichi di revisione legale in essere e di esprimere l’eventuale opzione per l’elenco dei revisori attivi o la sezione dei revisori inattivi. Pertanto, come previsto dal comma 4 del predetto art. 17, in caso di mancata trasmissione delle informazioni di cui al comma 2, i revisori legali e le società di revisione legale sono comunque iscritti d'ufficio nell'elenco dei revisori attivi.
È importante evidenziare che il termine stabilito in applicazione dell’art. 17 del D.M. n. 145/2012 (23 settembre) è diretto unicamente ad assicurare una ordinata organizzazione del Registro dei revisori legali nella sua fase di impianto, e che l’accreditamento e la comunicazione delle informazioni sono possibili anche oltre questa data, sia per i vecchi che per i nuovi iscritti. Sarà inoltre sempre possibile l’accesso all’area riservata ai fini del costante aggiornamento dei dati comunicati al Registro.
Pertanto, qualora i revisori legali o le società di revisione legale iscritte al Registro abbiano riscontrato in fase di accreditamento problematiche di ordine tecnico, a fronte di temporanei malfunzionamenti o difficoltà di ricezione dei codici di accesso all’area riservata, potranno effettuare le previste comunicazioni anche dopo il 23 settembre, senza compromettere il proprio “status” di revisore regolarmente iscritto nel Registro nazionale.
La necessità, inoltre, di procedere alla bonifica della banca dati, contenente numerosi codici fiscali o dati anagrafici errati, unitamente alla concentrazione di contatti e richieste da parte degli utenti a ridosso della scadenza del termine, hanno determinato un temporaneo congestionamento nell’accesso ai servizi, comunque in via di risoluzione. Di conseguenza, i ritardi nella procedura di acquisizione dei dati connessi con le predette criticità non determinano motivo per l’applicazione di eventuali sanzioni previste dal citato art. 17, comma 4, del DM 145/2012.
Si ricorda inoltre che la Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della pubblicazione della Determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno 2013, ha fornito ulteriori chiarimenti con la Circolare n. 34 del 7 agosto 2013.
Per ogni ulteriore informazione è necessario consultare le FAQ elaborate per gli Iscritti dalla Ragioneria Generale dello Stato e pubblicate sul sito web di riferimento o contattare direttamente gli uffici del Registro dei Revisori legali presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, aperto al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Fax: (+39) 06.4761.1033
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